SOS ISEE 2015-2016

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UDU Roma La nostra guida per gli studenti di Roma Tre in difficoltà con il nuovo calcolo dell’ISEE

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La nostra guida per gli studenti di Roma Tre in difficoltà con il nuovo calcolo dell'ISEE

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UDU Roma

La nostra guida per gli studenti di Roma Tre in difficoltà con il

nuovo calcolo dell’ISEE

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L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore che attesta la situa-zione economica (reddituale e patrimoniale) del nucleo familiare dello studente, formalmente rila-sciato dall’INPS. Per ottenere gratuitamente l’atte-stazione ISEE è necessario prenotare l’appunta-mento presso un CAF che vi assisterà nella compi-lazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che il CAF trasmette all’INPS che a sua volta rilascerà l’attestazione.Importante: da quest’anno le modalità di calcolo dell’ISEE sono cambiate, così come i documenti necessari per presentare la dichiarazione! Se alcuni dati sulla situazione economica sono auto-maticamente acquisiti dall’Ente tramite le banche dati istituzionali, altri devono essere invece dichiarati dal richie-dente, pertanto la respon-sabilità della loro correttez-za sarà vostra: fate attenzio-ne o potreste incorrere in sanzioni!Altra cosa da sapere è che i parametri per il calcolo dell’ISEE (e quindi la validità

dell’attestazione) variano in funzione del benefi-cio che si vuole richiedere, in particolare fate pre-sente al CAF che il calcolo ISEE vi serve per presta-zioni di diritto allo studio universitario.

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L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore che attesta la situa-zione economica (reddituale e patrimoniale) del nucleo familiare dello studente, formalmente rila-sciato dall’INPS. Per ottenere gratuitamente l’atte-stazione ISEE è necessario prenotare l’appunta-mento presso un CAF che vi assisterà nella compi-lazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che il CAF trasmette all’INPS che a sua volta rilascerà l’attestazione.Importante: da quest’anno le modalità di calcolo dell’ISEE sono cambiate, così come i documenti necessari per presentare la dichiarazione! Se alcuni dati sulla situazione economica sono auto-maticamente acquisiti dall’Ente tramite le banche dati istituzionali, altri devono essere

A cosa serveServe per la richiesta di prestazioni sociali agevo-late, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situa-zione economica del nucleo familiare del richie-dente. La Dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas ecc.)

invece dichiarati dal richie-dente, pertanto la respon-sabilità della loro correttez-za sarà vostra: fate attenzio-ne o potreste incorrere in sanzioni!Altra cosa da sapere è che i parametri per il calcolo dell’ISEE (e quindi la validità

dell’attestazione) variano in funzione del benefi-cio che si vuole richiedere, in particolare fate pre-sente al CAF che il calcolo ISEE vi serve per presta-zioni di diritto allo studio universitario.

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qualora sia così previsto dalle autorità e dalle am-ministrazioni pubbliche competenti.

L’ISEE è usato per richiedere la borsa di studio e per stabilire l’ammontare delle tasse universitarie

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L’Università per calcolare l’ammontare delle tue tasse universitarie utilizza l’ISEE, in base al quale divide gli studenti in fasce.Le tasse universitarie vanno pagate in tre rate. L’importo della seconda e dell’eventuale terza rata (solo per i redditi più alti) varia in base alle condizioni economiche e quindi alla propria fascia.Lo studente deve quindi presentare l’ISEE ogni anno entro il 5 dicembre per essere inseriti nella propria fascia contributiva per la determinazione delle tasse e contributi universitari. In caso di mancata presentazione del modello ISEE lo stu-dente viene collocato in fascia massima.In caso di presentazione dell'ISEE oltre la scaden-za del 5 dicembre, lo studente è soggetto al versa-mento di una sanzione di importo progressivo in base al ritardo, come di seguito indicato:

- dal 6 dicembre al 31 gennaio: 120,00 euro- dal 1 febbraio al 30 aprile: 150,00 euro- dal 1 maggio: 180,00 euro

La sanzione non è addebitata a coloro che:

- hanno presentato domanda di trasferimento in ingresso;- si immatricolano alle Lauree Magistrali, qualora la scadenza per l'immatricolazione sia fissata a data successiva al 5 dicembre (ammessi sotto condizione); in tal caso la scadenza ultima per la presentazione è fissata al 30 aprile;- si immatricolano a corsi a numero programmato oltre il 5 dicembre in seguito a eventuali subentri;- frequentano una università estera nell'ambito di un accordo di mobilità internazionale nel periodo di presentazione dell'ISEE;- hanno presentato domanda di conseguimento titolo per una sessione dell'a.a. precedente.

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L’Università per calcolare l’ammontare delle tue tasse universitarie utilizza l’ISEE, in base al quale divide gli studenti in fasce.Le tasse universitarie vanno pagate in tre rate. L’importo della seconda e dell’eventuale terza rata (solo per i redditi più alti) varia in base alle condizioni economiche e quindi alla propria fascia.Lo studente deve quindi presentare l’ISEE ogni anno entro il 5 dicembre per essere inseriti nella propria fascia contributiva per la determinazione delle tasse e contributi universitari. In caso di mancata presentazione del modello ISEE lo stu-dente viene collocato in fascia massima.In caso di presentazione dell'ISEE oltre la scaden-za del 5 dicembre, lo studente è soggetto al versa-mento di una sanzione di importo progressivo in base al ritardo, come di seguito indicato:

- dal 6 dicembre al 31 gennaio: 120,00 euro- dal 1 febbraio al 30 aprile: 150,00 euro- dal 1 maggio: 180,00 euro

La sanzione non è addebitata a coloro che:

- hanno presentato domanda di trasferimento in ingresso;- si immatricolano alle Lauree Magistrali, qualora la scadenza per l'immatricolazione sia fissata a data successiva al 5 dicembre (ammessi sotto condizione); in tal caso la scadenza ultima per la presentazione è fissata al 30 aprile;- si immatricolano a corsi a numero programmato oltre il 5 dicembre in seguito a eventuali subentri;- frequentano una università estera nell'ambito di un accordo di mobilità internazionale nel periodo di presentazione dell'ISEE;- hanno presentato domanda di conseguimento titolo per una sessione dell'a.a. precedente.

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L'ISEE - prestazioni universitarie deve essere presen-tato obbligatoriamente presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), oppure on-line sul sito dell'INPS.NON E’ ANCORA POSSIBILE AUTORIZZARE L‘UNI-VERSITA’ AD ACCEDERE ALLA DICHIARAZIONE ISEE, NE’ SONO STATE COMUNICATE LE MODALI-TA’ CON CUI CIO’ AVVERRA’. PER AVERE AGGIOR-NAMENTI SEGUICI SU FACEBOOK.N.B: allo studente non è richiesto l'inserimento del valore ISEE nel Portale, ma solo di presentare la dichiarazione entro il 5 dicembre: il valore ISEE sarà acquisito direttamente da Roma Tre. Saranno tem-pestivamente fornite e opportunamente diffuse ulteriori eventuali istruzioni. Intanto quindi vi consi-gliamo di andare al CAF e fare la dichiarazione.Il calcolo dell'ISEE-prestazioni universitarie può richiedere fino a 15 giorni di lavorazione da parte del CAAF/INPS, pertanto deve essere richiesto con con-gruo anticipo rispetto alla data di scadenza della

Modalità di presentazione

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presentazione. L'Universi-tà non è responsabile per le dichiarazioni che do-vessero risultare disponi-bili successivamente alla scadenza fissata dall'ate-neo.

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IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene da quest’anno previa sottoscrizio-ne di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU.La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Per la prestazione va identificato il nucleo familia-re di riferimento dello studente

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENI-TORI: nucleo famigliare standard

STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimen-to per l ‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine .

STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:1. Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.

2. Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:- se il genitore non convi-vente versa assegni di man-tenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.- se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genito-re: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.- se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIO-NE DELLA DSU (DA PORTARE AL CAF)

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.- Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.- Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stra-nieri.Nel caso di portatori di handicap, certifica-

zioni di invalidità o inabilità.- Reddito complessivo del nucleo familiare dichia-rato ai fini Irpef e Irap nel 2013(dichiarazione dei redditi 2014, Modello Cud 2014 e altre certificazio-ni reddituali 2014).- Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2013 (es. venditori porta a porta)- Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche,ecc).- Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.- Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, del nucleo familiare al 31/12 /2014 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).- Quota di capitale residuo per eventuali mutui

contratti per l’acquisto o co-struzione dei beni immobili dichiarati.- Copia del contratto di loca-zione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pa-gamento del canone, pro-spetto canone in corso Aler.

- Assegni di mantenimento per il coniuge e/o i figli corrisposti o percepiti- Targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da riporto- Contratti di assicurazione mista sulla vita- Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12 e giacenza media annua).- Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certi-ficati di deposito (valore nominale), azioni, con-tratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita (ammontare dei premi versati).- Per partecipazioni azionarie in società non quo-tate e/o per imprese individuali: valore del patri-monio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali.

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IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene da quest’anno previa sottoscrizio-ne di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU.La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Per la prestazione va identificato il nucleo familia-re di riferimento dello studente

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENI-TORI: nucleo famigliare standard

STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimen-to per l ‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine .

STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:1. Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.

2. Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:- se il genitore non convi-vente versa assegni di man-tenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.- se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genito-re: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.- se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIO-NE DELLA DSU (DA PORTARE AL CAF)

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.- Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.- Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stra-nieri.Nel caso di portatori di handicap, certifica-

zioni di invalidità o inabilità.- Reddito complessivo del nucleo familiare dichia-rato ai fini Irpef e Irap nel 2013(dichiarazione dei redditi 2014, Modello Cud 2014 e altre certificazio-ni reddituali 2014).- Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2013 (es. venditori porta a porta)- Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche,ecc).- Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.- Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, del nucleo familiare al 31/12 /2014 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).- Quota di capitale residuo per eventuali mutui

contratti per l’acquisto o co-struzione dei beni immobili dichiarati.- Copia del contratto di loca-zione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pa-gamento del canone, pro-spetto canone in corso Aler.

- Assegni di mantenimento per il coniuge e/o i figli corrisposti o percepiti- Targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da riporto- Contratti di assicurazione mista sulla vita- Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12 e giacenza media annua).- Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certi-ficati di deposito (valore nominale), azioni, con-tratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita (ammontare dei premi versati).- Per partecipazioni azionarie in società non quo-tate e/o per imprese individuali: valore del patri-monio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali.

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IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene da quest’anno previa sottoscrizio-ne di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU.La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Per la prestazione va identificato il nucleo familia-re di riferimento dello studente

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENI-TORI: nucleo famigliare standard

STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimen-to per l ‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine .

STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:1. Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.

2. Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:- se il genitore non convi-vente versa assegni di man-tenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.- se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genito-re: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.- se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIO-NE DELLA DSU (DA PORTARE AL CAF)

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.- Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.- Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stra-nieri.Nel caso di portatori di handicap, certifica-

zioni di invalidità o inabilità.- Reddito complessivo del nucleo familiare dichia-rato ai fini Irpef e Irap nel 2013(dichiarazione dei redditi 2014, Modello Cud 2014 e altre certificazio-ni reddituali 2014).- Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2013 (es. venditori porta a porta)- Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche,ecc).- Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.- Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, del nucleo familiare al 31/12 /2014 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).- Quota di capitale residuo per eventuali mutui

contratti per l’acquisto o co-struzione dei beni immobili dichiarati.- Copia del contratto di loca-zione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pa-gamento del canone, pro-spetto canone in corso Aler.

- Assegni di mantenimento per il coniuge e/o i figli corrisposti o percepiti- Targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da riporto- Contratti di assicurazione mista sulla vita- Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12 e giacenza media annua).- Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certi-ficati di deposito (valore nominale), azioni, con-tratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita (ammontare dei premi versati).- Per partecipazioni azionarie in società non quo-tate e/o per imprese individuali: valore del patri-monio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali.

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Tutte le domande e le risposte da leggere prima di produrre la propria certificazione. Se non trovi la problematica che ti interessa contattaci trami-te il nostro sportello online.

1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene da quest’anno previa sottoscrizio-ne di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU.La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Per la prestazione va identificato il nucleo familia-re di riferimento dello studente

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENI-TORI: nucleo famigliare standard

STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimen-to per l ‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine .

STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:1. Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.

2. Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:- se il genitore non convi-vente versa assegni di man-tenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.- se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genito-re: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.- se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIO-NE DELLA DSU (DA PORTARE AL CAF)

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.- Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.- Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stra-nieri.Nel caso di portatori di handicap, certifica-

zioni di invalidità o inabilità.- Reddito complessivo del nucleo familiare dichia-rato ai fini Irpef e Irap nel 2013(dichiarazione dei redditi 2014, Modello Cud 2014 e altre certificazio-ni reddituali 2014).- Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2013 (es. venditori porta a porta)- Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche,ecc).- Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.- Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, del nucleo familiare al 31/12 /2014 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).- Quota di capitale residuo per eventuali mutui

contratti per l’acquisto o co-struzione dei beni immobili dichiarati.- Copia del contratto di loca-zione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pa-gamento del canone, pro-spetto canone in corso Aler.

- Assegni di mantenimento per il coniuge e/o i figli corrisposti o percepiti- Targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da riporto- Contratti di assicurazione mista sulla vita- Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12 e giacenza media annua).- Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certi-ficati di deposito (valore nominale), azioni, con-tratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita (ammontare dei premi versati).- Per partecipazioni azionarie in società non quo-tate e/o per imprese individuali: valore del patri-monio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali.

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Tutte le domande e le risposte da leggere prima di produrre la propria certificazione. Se non trovi la problematica che ti interessa contattaci trami-te il nostro sportello online.

1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene da quest’anno previa sottoscrizio-ne di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU.La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Per la prestazione va identificato il nucleo familia-re di riferimento dello studente

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENI-TORI: nucleo famigliare standard

STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimen-to per l ‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine .

STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:1. Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.

2. Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:- se il genitore non convi-vente versa assegni di man-tenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.- se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genito-re: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.- se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIO-NE DELLA DSU (DA PORTARE AL CAF)

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.- Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.- Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stra-nieri.Nel caso di portatori di handicap, certifica-

zioni di invalidità o inabilità.- Reddito complessivo del nucleo familiare dichia-rato ai fini Irpef e Irap nel 2013(dichiarazione dei redditi 2014, Modello Cud 2014 e altre certificazio-ni reddituali 2014).- Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2013 (es. venditori porta a porta)- Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche,ecc).- Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.- Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, del nucleo familiare al 31/12 /2014 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).- Quota di capitale residuo per eventuali mutui

contratti per l’acquisto o co-struzione dei beni immobili dichiarati.- Copia del contratto di loca-zione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pa-gamento del canone, pro-spetto canone in corso Aler.

- Assegni di mantenimento per il coniuge e/o i figli corrisposti o percepiti- Targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da riporto- Contratti di assicurazione mista sulla vita- Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12 e giacenza media annua).- Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certi-ficati di deposito (valore nominale), azioni, con-tratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita (ammontare dei premi versati).- Per partecipazioni azionarie in società non quo-tate e/o per imprese individuali: valore del patri-monio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali.

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Tutte le domande e le risposte da leggere prima di produrre la propria certificazione. Se non trovi la problematica che ti interessa contattaci trami-te il nostro sportello online.

1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene da quest’anno previa sottoscrizio-ne di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU.La DSU è valida dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Per la prestazione va identificato il nucleo familia-re di riferimento dello studente

STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENI-TORI: nucleo famigliare standard

STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimen-to per l ‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine .

STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:1. Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.

2. Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:- se il genitore non convi-vente versa assegni di man-tenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.- se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genito-re: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.- se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIO-NE DELLA DSU (DA PORTARE AL CAF)

- Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.- Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.- Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stra-nieri.Nel caso di portatori di handicap, certifica-

zioni di invalidità o inabilità.- Reddito complessivo del nucleo familiare dichia-rato ai fini Irpef e Irap nel 2013(dichiarazione dei redditi 2014, Modello Cud 2014 e altre certificazio-ni reddituali 2014).- Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2013 (es. venditori porta a porta)- Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche,ecc).- Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera). Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.- Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare, anche detenuto all’estero, del nucleo familiare al 31/12 /2014 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).- Quota di capitale residuo per eventuali mutui

contratti per l’acquisto o co-struzione dei beni immobili dichiarati.- Copia del contratto di loca-zione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pa-gamento del canone, pro-spetto canone in corso Aler.

- Assegni di mantenimento per il coniuge e/o i figli corrisposti o percepiti- Targa o estremi di registrazione di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da riporto- Contratti di assicurazione mista sulla vita- Depositi e c/c bancari e postali (saldo al 31/12 e giacenza media annua).- Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certi-ficati di deposito (valore nominale), azioni, con-tratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita (ammontare dei premi versati).- Per partecipazioni azionarie in società non quo-tate e/o per imprese individuali: valore del patri-monio netto riferito all’ultimo bilancio approvato. In caso di esonero dalla redazione del bilancio: somma delle rimanenze finali, del costo dei beni ammortizzabili meno gli ammortamenti degli stessi più altri cespiti o beni patrimoniali.

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1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

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1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

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Tutte le domande e le risposte da leggere prima di produrre la propria certificazione. Se non trovi la problematica che ti interessa contattaci trami-te il nostro sportello online.

1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

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“Ricomincio dagli Stu-denti - UDU Roma” è il sindacato studentesco dell’Università degli Studi di Roma Tre. Siamo un’associazione che difende i diritti degli stu-denti, sia attraverso la rappresentanza negli organi dell’Università che

RICOMINCIO DAGLI STUDENTI

UDU ROMA

attraverso servizi, informazioni, eventi e attività culturali. Siamo un’associazione di sinistra, auto-noma dai partiti, antifascista e contro le mafie.“Ricomincio dagli Studenti” fa parte di UDU Roma, realtà cittadina associata al sindacato stu-dentesco nazionale “UDU – Unione degli Univer-sitari“.Portiamo avanti le nostre battaglie per tutelare e affermare i diritti degli studenti, per difendere il carattere pubblico dell’Università italiana, l’acce-sso alla conoscenza, la funzione sociale dei saperi, la qualità della didattica. Se hai voglia di miglio-rare la nostra Università o se hai un problema, contattaci. Essere studenti significa avere dei diritti, essere di Ricomincio dagli Studenti significa difenderli!

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1) AI FINI DELLA RICHIESTA DI BORSA DI STUDIO, QUELLA PERCEPITA GLI ANNI PRECEDENTI VERRA’ CALCOLATA?

Il calcolo della borsa percepita non peserà ai fini dell’ottenimento della stessa negli anni successivi, ma avrà sicuramente effetto ai fini del pagamen-to delle tasse universitarie nell’ipotesi in cui la borsa sia stata persa per l’assenza di requisiti diversi dall’ISEE. Per quest’ultime la scelta di escludere la borsa di studio nell’attribuzione della fascia relativa alla tasse universitarie compete solo ed esclusivamente all’Ateno e non potrà essere gestita con l’indicatore ISEEU Nazionale. Rico-mincio dagli Studenti sta lavorando per far inseri-re nel regolamento di Roma Tre una apposita clausola di esclusione della borsa di studio nell’assegnazione della fascia di tassazione

2) NEL CALCOLO ISEE VENGONO CALCOLA-TI I REDDITI DI FRATELLI E SORELLE, SE SI COME?

I redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%. Con riferimento alla deter-minazione del patrimonio posseduto all’estero, anche nell’ambito di prestazioni di prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio è determinato tenendo conto del valore individua-to per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Im-mobili situati all’Estero IVIE.

3) IN CASO DI GENITORI SEPARATI COME DOVRA’ ESSERE COMPILATA LA DICHIARA-ZIONE?

Se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”),

nonostante si riferisca al genitore “non coniugato”; - La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esi-stenza di un provvedimento del giudice.La stessa modalità di compilazione sopra riporta-ta si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

3B) E IN CASO DI GENITORI NON CONIUGA-TI?

In tale fattispecie bisogna che uno dei due genito-ri non coniugati e non conviventi tra di loro abbia già presentato una DSU e che fornisca allo studen-te universitario gli estremi della stessa. Questi devono essere indicati nel quadro C, nella sezione genitore di riferimento. L’altro genitore viene inse-rito nel quadro D e in base al suo “status” potrà essere considerato componente “attratta” o “ag-giuntiva”.

4) IN CASO DI STUDENTE STRANIERO SI PUO’ PRESENTARE IN OGNI CASO L’ISEE?

Il cittadino extracomunitario residente in Italia, in attesa del rinnovo con codice fiscale, può presen-tare la DSU.

Per lo studente straniero non residente la man-canza di riferimenti normativi in merito a questo aspetto causa una disomogeneità di trattamento e di procedura a seconda delle istituzioni. Questo problema è riferito solamente agli studenti che non sono in possesso di un codice fiscale e quindi della corrispettiva rintracciabilità fiscale. Non esiste una soluzione univoca.

5) QUALI SONO I REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATI STUDENTI INDIPENDENTI?

Per essere considerato studente indipendente dal nucleo familiare di origine devono ricorrere en-trambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della fami-glia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscal-mente dichiarati, da almeno due anni, non inferio-ri a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.Qualora non si verifichino entrambi i requisiti sopra richiamati lo studente deve integrare il suo nucleo familiare con quello dei suoi genitori.

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